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Art. 1. Costituzione e durata - È istituita l'associazione culturale e di volontariato internazionale, senza fini di lucro, denominata KEM KOGI ("CUORE UNICO").

L'associazione, ispirata ai valori dello scambio e della comunicazione tra popoli, nasce dall'esperienza cristiana dei suoi fondatori e ha sede in Cernusco sul Naviglio (Milano).

La durata è illimitata.

Art. 2. Fini dell'associazione - L'associazione KEM KOGI intende perseguire esclusivamente finalità sociali, dif-fondendo una visione del mondo come una comunità di popoli che attraverso la comunicazione e la reciproca conoscen-za lavorano insieme per promuovere una nuova cultura del dialogo, della convivialità, della giustizia e della pace.
L'associazione si impegna a costruire rapporti autentici di amicizia e di collaborazione materiale con popolazioni di Pae-si in difficoltà, promuovendo e sostenendo azioni di aiuto e di cooperazione allo sviluppo. Allo stesso tempo avvia sul proprio territorio un'attività di sensibilizzazione sui temi dell'educazione alla mondialità.
In particolare si intendono rafforzare i legami con le realtà conosciute direttamente attraverso campi di volontariato internazionale e l'opera di missionari particolarmente vicini all'associazione.
L'associazione vuole proporre e sostenere tutte le iniziative capaci di interrogare i singoli e l'intera collettività sui temi della mondialità, promuovendo percorsi educativi e di sensibilizzazione che mirino a formare dei nuovi cittadini del mondo, con una coscienza aperta e solidale, consapevoli dei processi di interdipendenza economica e di contaminazio-ne culturale in atto, attenti all'impatto ambientale ed alla sostenibilità delle scelte economiche e politiche sulle genera-zioni future e concretamente orientati verso comportamenti critici ed il perseguimento di una maggiore giustizia a li-vello mondiale.
L'Associazione prevede facilitazioni per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, con la volontà di arrecare be-nefici a:
 - persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
 - componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
Le finalità di solidarietà possono essere rese anche ai propri associati che rientrino nelle casistiche di cui sopra.

Art. 2-bis. modalità di raggiungimento dei fini - La condizione di partenza, necessaria alla realizzazione del-l'ideale dell'Associazione, è che ogni popolo abbia la possibilità di accedere ad uno sviluppo umano integrale, in mancan-za del quale ci sarà sempre un motivo di conflitto e di rivendicazione.
Lo scambio tra soggetti di identità culturali diverse deve diventare occasione di confronto e crescita personale al fine di superare stereotipi e pregiudizi e di favorire l'assunzione di una pluralità di punti di vista.
Attraverso il dialogo, le diversità possono così diventare fonte di arricchimento anzichè motivo di divisione e contrap-posizione.
È necessario vivere l'incontro con
l'altro come momento che svela la grandezza e la dignità di ogni essere umano e che permette di scoprire i valori positivi che ogni persona è in grado di esprimere, al di là delle differenze culturali, econo-miche e sociali.
L'ingiustizia della povertà, lo sfruttamento economico-morale e l'attentato all'ambiente possono essere affrontati solo mettendo in discussione se stessi, le proprie relazioni, il proprio modo di utilizzare il tempo e le risorse: in una parola, il proprio stile di vita. Lo stile dell'associazione porterà ad attuare un serio discernimento sul modo di condurre la vita e le relazioni.

Art. 3. Mezzi dell'associazione - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - quote annuali o periodiche di ammissione;
 - contributi comunali o volontari, lasciti, liberalità e donazioni;
 - lotterie, tombole, pesche di beneficenza nei limiti ammessi dalla legge;
 - proventi derivanti da attività commerciali e non commerciali per prestazioni di servizi e/o cessione di beni ad asso-
   ciati o terzi nei limiti fissati dallo statuto o dalla legge;
 - tutti gli altri introiti diretti e/o indiretti connessi allo svolgimento ed al raggiungimento dei fini.
Per il conseguimento dei fini l'Associazione svolgerà attività non commerciale, e se necessario, attività commerciale occasionale o continuativa, ma è fissato il divieto di: svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; far assumere carattere prevalente all'attività commerciale.
Saranno quindi ammesse tutte le iniziative culturali e di cooperazione necessarie quali: partecipazione a momenti di sensibilizzazione sui problemi della giustizia, dello sviluppo, dell'intercultura, dell'ambiente e della pace; stampa e di-vulgazione di materiale, informazioni, giornali, bollettini, libri e documenti; organizzazione di incontri, conferenze, corsi di formazione ed aggiornamento, dibattiti, proiezioni, manifestazioni; raccolta di fondi, donazioni, contributi sia da soci, che da singoli, partecipazione a campagne per la crescita della giustizia e della pace; cooperazione con altre associazioni, gruppi e istituzioni sia pubbliche che private che perseguono finalità analoghe; servizi a soci nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

Artt. 4 - 16. omissis

Art. 17. DENOMINAZIONE ED ACRONIMI - Secondo quanto disposto dalle apposite normative è ammesso l'uso, nella denominazione, della locuzione ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) e di un qualsivoglia segno di-stintivo da approvare a maggioranza da parte del Consiglio Direttivo e da apporre ai documenti contabili, corrispon-denza e quant'altro emesso dall'associazione.

Art. 18. RINVIO ALLA LEGGE - Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme generali del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia di associazioni.

(Statuto depositato secondo il disposto del d.lgs. 460/97)